A partire dal 2013 il legislatore ha tentato di dare impulso agli investimenti nelle nuove società a carattere tecnologico tramite vantaggi fiscali sia per la società in sé, sia per i suoi investitori.
Le agevolazioni sono state di recente incrementate: cogliamo quindi l’occasione per un utile riepilogo della normativa.
Un’attenta lettura potrebbe essere molto interessante per tutti coloro che, siano o meno già degli imprenditori, abbiano in mente progetti di natura tecnologica da sviluppare.
Innanzitutto è bene chiarire il tanto usato, spesso abusato, termine “start-up innovativa”.
Non tutte le imprese di nuova costituzione, infatti, sono considerate dalla legge delle “start-up innovative”; anzi, solo una netta minoranza, in realtà, lo sono.
Le start-up innovative, così denominate dalla legge nel 2012, identificano le imprese volte all’innovazione tecnologica che, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, necessitano di una importante componente di spesa nella “ricerca e sviluppo”.
In breve possono essere considerate start-up innovative, e quindi godere (loro ed i loro investitori) dei benefici fiscali esistenti, le imprese che:
- sono di nuova costituzione, o costituite da non più di 60 mesi;
- hanno la forma giuridica di società di capitali o di società cooperativa;
- hanno come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- hanno la sede principale (non necessariamente legale) in Italia;
- non avranno, a partire dal secondo anno, un fatturato superiore a 5 milioni di euro;
- rinunciano a distribuire utili per tutta la durata del regime agevolativo di start-up;
- non nascono da una fusione, scissione o cessione d’azienda o un suo ramo
Questi sono requisiti da prevedere e pianificare in sede di inizio dell’attività.
Oltre a questi, si deve poi rispettare – durante tutto il periodo agevolato – almeno uno dei seguenti parametri, che sono quelli che a giudizio del legislatore permettono di considerare una start-up davvero innovativa:
- una quota pari almeno al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui deve essere ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
- oppure, la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- oppure, essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) o titolare di un programma per elaboratore, originario e registrato.
I vincoli e i limiti non sono pochi.
Le agevolazioni previste, tuttavia, sono così interessanti da giustificare dei paletti così precisi.
Le elenchiamo di seguito dividendole tra agevolazioni per la società in sé e agevolazioni per chi investe in questo tipo di società.
Agevolazioni per la società
- possibilità di costituzione digitale, senza intervento del Notaio (sebbene, come già affrontato in una precedente circolare, non è un settore in cui il “fai da te” sia consigliato: non lo è mai, tanto meno in una situazione così delicata)
- esonero da diritti camerali
- possibilità di creare categorie di quote (cioè di partecipazioni) che concedono determinati diritti ai possessori (es. quote risparmio, che non attribuiscono diritto di voto, ma solo il diritto agli utili, così da poter mantenere il controllo della società anche in presenza di soci finanziatori forti: questo vantaggio, spesso sottovalutato, è invece interessante per coloro che hanno un’ottima idea imprenditoriale, ma hanno timore che i soci finanziatori a colpi di aumento di capitale sociale possano portargli via la società in futuro)
- possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e di offrire al pubblico quote di capitale
- proroga del termine per la copertura delle perdite
- esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensare i crediti IVA inferiori a 50 mila euro
- possibilità di assumere personale con contratto a tempo determinato per un massimo di 48 mesi (36+12 di rinnovo), anziché al massimo 36 mesi
- facoltà di remunerare il personale in modo flessibile, attribuendo anche una partecipazione agli utili d’impresa; si possono infatti remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity (cioè pagamento tramite quote di partecipazione). Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
Agevolazioni per gli investitori
Tutti coloro che investono in start-up innovative, sia persone fisiche che giuridiche (cioè società) possono usufruire di vantaggi fiscali calcolati sugli importi investiti.
Questi vantaggi sono aumentati con la legge di bilancio per il 2017.
- alle persone fisiche spetta una detrazione dall’IRPEF pari al 30% dell’investimento effettuato nell’anno di riferimento (fino ad un massimo di 1 milione di euro); significa che investendo 100 mila euro in una start-up innovativa, nella propria dichiarazione dei redditi l’investitore otterrà un credito d’imposta pari a 30 mila Euro. Volendola leggere da un punto di vista finanziario, l’investimento ha fin da subito una redditività del 30%
- per le persone giuridiche (società) l’incentivo consiste in una deduzione (e non detrazione) dall’imponibile IRES del 30% dell’investimento (fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro); significa che investendo 100 mila euro in una start-up innovativa, nella propria dichiarazione dei redditi la società, semplificando molto, aggiungerà 30 mila euro di costi deducibili in quell’anno: a conti fatti, visto che l’IRES è pari al 24%, il risparmio fiscale nel caso in esempio ammonta a 100.000 x 30% x 24% = 7.200 Euro. L’importo può sembrare molto più basso di quello che spetta alle persone fisiche (7.200 rispetto a 30.000): tuttavia bisogna sempre tenere presente che in determinate circostanze le persone giuridiche possono incassare utili e rivendere le quote nelle società controllate pagando imposte solo sul 5% di quanto guadagnano: ecco perché in una prima battuta l’agevolazione è minore: perché ce ne potrebbe essere una successiva assolutamente più rilevante
Sia per le persone fisiche che giuridiche, la quota di detrazione o deduzione che non viene utilizzata nell’esercizio, magari perché non si ha un reddito così elevato per poterla utilizzare tutta subito, può essere utilizzata negli esercizi successivi, ma non oltre il terzo.
La partecipazione nella start-up deve, però, perdurare almeno 3 anni (altra modifica introdotta dal 2017: prima il periodo era di due anni), altrimenti viene meno la facoltà e il diritto all’agevolazione fin dal principio (nel senso che vengono chieste indietro anche le agevolazioni già godute negli anni precedenti).
Come sempre vale il consiglio di farsi assistere in ogni caso da professionisti per la fase di pianificazione dell’operazione, per vagliare con precisione tutti i possibili aspetti che ne deriveranno.